Tassa rifiuti

Tari è l’acronimo di Tassa Rifiuti.

Unitamente a IMU e TASI compone la IUC e ha sostituito dal 2014 la TIA / TARSU-TARES. Ogni comune regolamenta autonomamente il servizio e stabilisce le relative tariffe con specifico regolamento.

Il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte rappresenta il presupposto della Tari.

Questi locali, a qualsiasi uso adibiti, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Nel caso di detenzione temporanea di durata inferiore o uguale a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con esclusione di quelle dove si producono rifiuti speciali.

Il costo dell’utenza non domestica si compone di una Quota fissa + Quota variabile per i metri quadri.

Esenzioni

Nella determinazione delle aree da assoggettare alla Tari bisogna escludere le zone dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali che le imprese hanno già l’onere di smaltire a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L’esenzione TARI ha lo scopo di evitare il rischio di iniqua duplicazione di costi.

Pertanto nelle attività di lavorazioni industriali e artigianali vanno escluse dalla tassazione quelle aree dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili. Le aziende che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (carta, vetro, metalli, ecc.) hanno diritto a una riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

L’esenzione TARI non è automatica e spetta all’impresa l’onere di chiedere l’esonero fiscale e di fornire le documentazioni che comprovano l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili in conformità alla normativa vigente. Alle imprese basterà fornire la prova, in qualsiasi momento, attraverso una perizia giurata e un contratto sottoscritto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Alle imprese del settore alimentare che effettuano cessioni gratuite di derrate alimentari alle onlus, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità dei beni ceduti, debitamente certificata.

Per informazioni:
info@be-startuplazio.it

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