Fonti di finanziamento

Le imprese per crescere e funzionare hanno bisogno di mezzi finanziari. Questi mezzi sono definiti fonti di finanziamento.

Il mondo gira su una monetina. Joe Murray

I finanziamenti interni costituiscono il capitale proprio e sono:

  • conferimenti effettuati sia dall’imprenditore che dai soci nella fase di costituzione e durante l’attività;
  • reinvestimento degli utili non prelevati dall’imprenditore o dai soci (dividendi).

Il capitale proprio ha le seguenti caratteristiche:

  • è capitale di rischio, poiché l’impresa lo utilizza per coprire eventuali perdite e non viene restituito al socio/titolare se non al termine dell’attività. In caso di fallimento il capitale dell’imprenditore viene totalmente perso;
  • non viene prevista una remunerazione poiché l’impresa non deve nulla ai soci come compenso per il loro investimento. Il motivo per cui viene conferito capitale proprio è solo quello di dividere gli utili nel momento in cui vengono maturati.

finanziamenti esterni, o capitale di credito, sono capitali ottenuti in prestito da terzi. In base alla loro durata si distinguono in:

  • finanziamenti a breve termine (non durano più di 1 anno);
  • finanziamenti a medio termine (da 1 a 5 anni);
  • finanziamenti a lungo termine (più di 5 anni).

Anche il capitale di credito ha alcune caratteristiche:

  • è vincolato per durata poiché il creditore stabilisce una scadenza entro il quale il debitore deve restituire il finanziamento;
  • comporta l’obbligo di remunerazione del prestito attraverso il pagamento di un tasso di interesse concordato con il creditore;
  • non è soggetto al rischio d’impresa se non in misura limitata; infatti, se l’impresa fallisce, i creditori hanno diritto ad essere rimborsati.

I finanziamenti esterni, in relazione al loro scopo, portano ad avere:

  • debiti di funzionamento i quali consistono in dilazioni di pagamento concesse dai fornitori;
  • debiti di finanziamento che consistono in prestiti ricevuti e in fase di erogazione rientrano nella voce Entrate dell’impresa.

E’ bene precisare che le fonti di finanziamento non devono essere scelte a caso ma dopo un’attenta valutazione dell’impiego a cui sono indirizzati: l’acquisto di un bene strumentale (per esempio un macchinario) che si prevede di utilizzare per 5 anni dovrà essere sostenuto con un finanziamento della durata di almeno 5 anni per consentire all’impresa di creare i flussi finanziari necessari a sostenerne l’ammortamento nel conto economico. L’acquisto di un fabbricato industriale dovrà essere finanziato invece con un mutuo di lunga durata, 15 anni e oltre, in quanto l’ammortamento del bene in questo caso avrà una durata assai più lunga. L’anticipo delle fatture emesse verso i clienti invece potrà essere finanziato con operazioni a breve in quanto il relativo pagamento avverrà entro un termine breve.

Bisogna evitare nel modo più assoluto il finanziamento di investimenti a lungo termine con strumenti finanziari di breve periodo. Questo errore può portare a squilibri pericolosi e compromettere la vita stessa dell’impresa.

Il factoring

Il factoring è un finanziamento a breve termine che ha come riferimento il debitore, cioè colui che deve pagare all’impresa servizi o beni acquistati. La società di factoring si fa cedere dall’impresa il credito vantato dalla stessa, dietro presentazione delle fatture emesse, e anticipa il credito al cedente trattenendo un interesse prestabilito.

L’operazione di factoring coinvolge:

  • il factor – l’istituto bancario dove vengono trasferiti i crediti
  • il cedente – l’impresa che chiede la monetizzazione dei propri crediti
  • il ceduto – il debitore.

L’operazione di factoring può avvenire con due diverse modalità:

  • pro soluto, quando il factor si assume il rischio di non pagamento del debitore senza diritto di rivalsa nei confronti del cedente;
  • pro solvendo, quando il factor non si assume i rischi dell’operazione mantenendo nei confronti del cedente il diritto di risarcimento.
Il leasing

Con l’operazione di leasing l’azienda decide di non acquistare un bene ma di prenderlo in affitto da una società di leasing, dietro pagamento di un canone. Alla fine del periodo d’affitto l’azienda può avere o meno la possibilità di riscattare il bene pagando un prezzo, ovviamente inferiore a quello d’acquisto iniziale. Ci sono vantaggi e svantaggi per l’impresa.

I vantaggi del leasing

  • L’utilizzatore non deve spendere cifre consistenti per l’acquisto del bene e può avere una liquidità aziendale più elevata.
  • Il leasing non incide in maniera negativa sulla capacità di credito di un’azienda o di un professionista, forti immobilizzazioni in beni strumentali invece sì.
  • L’utilizzatore non paga per intero l’Iva sul bene, ma solo l’Iva sui canoni periodici e alla fine, eventualmente, sul riscatto.
  • I canoni periodici sono deducibili al 100% per tutta la durata del contratto a patto che i beni siano strumentali, cioè che servano effettivamente per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Il leasing consente di scaricare più rapidamente il costo del bene rispetto all’ammortamento ordinario.
  • Il leasing può coprire, salvo diversi accordi, il 100% del valore del bene, dunque all’utilizzatore può non essere chiesto alcun onere aggiuntivo a parte il canone.
  • L’utilizzatore non diventa proprietario, ma si assume tutti i rischi relativi al bene acquisito in leasing (per esempio se ha difetti, se causa danni a terzi, se si danneggia). L’utilizzatore dovrà anche eventualmente provvedere a stipulare un’assicurazione sul bene se il contratto non prevede diversamente.
  • È previsto che a fine leasing l’utilizzatore possa acquistare il bene a un prezzo contrattualmente predeterminato (opzione di riscatto). In caso di azioni legali o di fallimento, il bene in leasing, che rimane di proprietà della società di leasing fino all’eventuale riscatto finale, non può essere pignorato o sequestrato.
  • A fine leasing, soprattutto se si tratta di macchinari che possono avere una rapida obsolescenza – vale a dire “diventano vecchi” in pochi anni, come per esempio i computer o le automobili – la possibilità di non riscattare il bene permette all’utilizzatore di sostituire più facilmente e con minore spesa i beni stessi.
  • Contrariamente ai beni acquistati con un mutuo, non può essere iscritta ipoteca sui beni in leasing.

Gli svantaggi del leasing

  • Fino all’avvenuto riscatto il bene non può essere venduto o affittato dall’utilizzatore a terzi, salvo specifici accordi, e non può essere dato in garanzia;
  • contrariamente ai beni di proprietà, non può essere iscritta ipoteca sui beni in leasing;
  • in genere ha un costo finanziario complessivo maggiore di un mutuo.
Il contratto di mutuo

Il mutuo è un contratto di prestito. Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto – il mutuante – a un altro soggetto – il mutuatario, con assunzione da parte del mutuatario dell’obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro.

Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario. Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso. Salvo patto contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere gli interessi. La misura degli interessi è determinata dalle parti.

Nell’ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella legale c’è l’obbligo della forma scritta. Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire interessi usurari.

I finanziamenti a “medio termine” sono quelli la cui durata è superiore ai 18 mesi e non supera i 5 anni. I finanziamenti a “lungo termine” sono quelli la cui durata è superiore ai 5 anni.

Il mutuo si dice ipotecario quando a garanzia del puntuale pagamento del rimborso viene iscritta ipoteca su un bene del debitore che può anche non essere lo stesso bene oggetto dell’investimento e che può essere anche di proprietà di un soggetto diverso dal debitore, definito terzo datore di ipoteca.

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